Un decreto dei ministri della Salute e dello Sport dà le ultime indicazioni per l’obbligo dei defibrillatori – e delle persone formate a utilizzarli – negli impianti sportivi in gare non agonistiche. Previste alcune esclusioni per attività non a rischio cardiocircolatorio che vanno dal tiro a segno alla pesca con la canna.
Dal1° luglio – e dopo tre rinvii che lo hanno fatto slittare di oltre un anno – entra in vigore l’obbligo anche per le società sportive dilettantistiche del defibrillatore semiautomatico.
E gli ultimi chiarimenti per l’applicazione definitiva della legge 189/2012 (la legge Balduzzi) li detta il decreto interministeriale Salute-Sport del 21 giugno su “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.
Il decreto chiarisce alcuni passaggi ancora controversi del decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e prevede che l’obbligo di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico è da parte delle società sportive dilettantistiche se utilizzano un impianto sportivo che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e sia presente una persona formata al suo utilizzo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive competitive e ‘attività agonistiche di prestazione’ organizzate dagli Enti di promozione sportiva e da altre società dilettantistiche.
Queste dovranno accertarsi sia della presenza dei defibrillatori all’interno dell’impianto sportivo prima dell’inizio delle gare, sia della presenza del loro eventuale utilizzatore, altrimenti si determina “l’impossibilità di svolgere le attività sportive”.
Dall’obbligo sono esenti una serie di attività a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi per la impossibilità di garantire la presenza del defibrillatore durante il loro svolgimento.
Queste attività sono elencate in un allegato al decreto e vanno al tiro a segno con armi sportive da caccia e archi al biliardo, dalle bocce al bridge, dalla dama alle freccette, dalla lippa, morra, birilli e piastrelle al minigolf. Sono esenti anche motonautica e vela, ma quelle radiocomandate, si intende e poi l’aeromodellismo, l tiro a segno, la pesca con la canna, il tiro al volo e attività di questo tipo.
GAZZETTA UFFICIALE – DECRETO 17A04597 del 26.06.2017
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che
il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il
Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante
"Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni";
Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in
data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e
linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in
particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;
Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori
semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle societa'
sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo
essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute 11
gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e
al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla data del 30 giugno
2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016,
n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016,
n. 229;
Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale
24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative
in ordine alle modalita' applicative delle linee guida di cui
allegato E del predetto decreto;
Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui
all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con
riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della
dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia
all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente
formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con
riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti
sportivi;
Sentito il CONI;
Decreta:
Art. 1
Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa'
sportive dilettantistiche
1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori
semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto
ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora
utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del
decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere
permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a
tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona
debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare
inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita'
sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di
prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche'
durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.
Art. 2
Obblighi
1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa'
sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima
dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo
incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso,
nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui
all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa'
sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono
assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la
persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo
5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.
Art. 3
Inadempimento dell'obbligo
1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia
piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di
cui all'articolo 1.
Art. 4
Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita'
sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle
gare organizzate dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche: a) relative alle attivita' sportive di cui
all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013,
nonche' a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate
nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti
sportivi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2017
Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro per lo sport: Lotti
ALLEGATO A:
