Un decreto dei ministri della Salute e dello Sport dà le ultime indicazioni per l’obbligo dei defibrillatori – e delle persone formate a utilizzarli – negli impianti sportivi in gare non agonistiche. Previste alcune esclusioni per attività non a rischio cardiocircolatorio che vanno dal tiro a segno alla pesca con la canna.

Dal1° luglio – e dopo tre rinvii che lo hanno fatto slittare di oltre un anno – entra in vigore l’obbligo anche per le società sportive dilettantistiche del defibrillatore semiautomatico.

E gli ultimi chiarimenti per l’applicazione definitiva della legge 189/2012 (la legge Balduzzi) li detta il decreto interministeriale Salute-Sport del 21 giugno su “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.

Il decreto chiarisce alcuni passaggi ancora controversi del decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e prevede che l’obbligo di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico è  da parte delle società sportive dilettantistiche se utilizzano un impianto sportivo che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e  sia presente una persona formata al suo utilizzo durante  le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive competitive e ‘attività agonistiche di prestazione’ organizzate dagli Enti di promozione sportiva e da altre società dilettantistiche.

Queste dovranno accertarsi sia della presenza dei defibrillatori all’interno dell’impianto sportivo prima dell’inizio delle gare, sia della presenza del loro eventuale utilizzatore, altrimenti si determina “l’impossibilità di svolgere le attività sportive”.

Dall’obbligo sono esenti una serie di attività a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi per la impossibilità di garantire la presenza del defibrillatore durante il loro svolgimento.

Queste attività sono elencate in un allegato al decreto e vanno al tiro a segno con armi sportive da caccia e archi al biliardo, dalle bocce al bridge, dalla dama alle freccette, dalla lippa, morra, birilli e piastrelle al minigolf. Sono esenti anche motonautica e vela, ma quelle radiocomandate, si intende e poi l’aeromodellismo, l tiro a segno, la pesca con la canna, il tiro al volo e attività di questo tipo.

    GAZZETTA UFFICIALE – DECRETO 17A04597 del 26.06.2017

                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                             di concerto con 
                       IL MINISTRO PER LO SPORT 
 
 
  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che
il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il
Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   18   marzo   2011,    recante
"Determinazione dei criteri  e  delle  modalita'  di  diffusione  dei
defibrillatori automatici esterni"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute,  adottato  di  concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  in
data 24  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale  e
linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri  dispositivi  salvavita"  ed,  in
particolare, l'articolo 5 e l'allegato E; 
  Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori
semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle  societa'
sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017,  dopo
essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute  11
gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio  2016  e
al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla  data  del  30  giugno
2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17  ottobre  2016,
n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre  2016,
n. 229; 
  Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale
24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative
in ordine  alle  modalita'  applicative  delle  linee  guida  di  cui
allegato E del predetto decreto; 
  Ritenuto di dover precisare ed integrare  le  linee  guida  di  cui
all'allegato  E  del  decreto  ministeriale  24  aprile   2013,   con
riferimento sia  alle  modalita'  di  assolvimento  dell'onere  della
dotazione  e  manutenzione   del   defibrillatore   automatico,   sia
all'obbligo di garantire  la  presenza  di  una  persona  debitamente
formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare,  nonche'  con
riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti
sportivi; 
  Sentito il CONI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  
Dotazione ed impiego  dei  defibrillatori  da  parte  delle  societa'
                      sportive dilettantistiche 
 
  1.   L'obbligo   di   dotazione   e   impiego   di   defibrillatori
semiautomatici  ed  eventuali  altri  dispositivi  salvavita  di  cui
all'articolo 7, comma 11, del decreto legge  13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, si intende  assolto  da  parte  delle  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del  decreto
ministeriale 24 aprile 2013, alle  seguenti  condizioni:  a)  qualora
utilizzino un impianto sportivo, come definito  dall'articolo  2  del
decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996  e  avente  carattere
permanente, che sia  dotato  di  defibrillatore  semiautomatico  o  a
tecnologia  piu'  avanzata;  b)  qualora  sia  presente  una  persona
debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare
inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali  e  delle
discipline sportive associate, durante lo  svolgimento  di  attivita'
sportive  con  modalita'  competitive  ed  attivita'  agonistiche  di
prestazione disciplinate dagli enti di promozione  sportiva,  nonche'
durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.

                                Art. 2 
                               Obblighi 
 
  1.  Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e  le  societa'
sportive  dilettantistiche  hanno  l'obbligo  di   accertare,   prima
dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti  all'uopo
incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno  dell'impianto
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento  dello  stesso,
nel rispetto delle  modalita'  indicate  dalle  linee  guida  di  cui
all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. 
  2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e  le  societa'
sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto  sportivo  devono
assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia  presente  la
persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

                                 Art. 3 
                     Inadempimento dell'obbligo 
 
  1. La mancanza del defibrillatore  semiautomatico  o  a  tecnologia
piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita'  di
cui all'articolo 1.


                                 Art. 4 
 
Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio  e  attivita'
         sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle
gare   organizzate   dalle   associazioni   e    societa'    sportive
dilettantistiche:  a)  relative  alle  attivita'  sportive   di   cui
all'articolo 5, comma 3 del  decreto  ministeriale  24  aprile  2013,
nonche' a  quelle  a  ridotto  impegno  cardiocircolatorio,  elencate
nell'allegato A al presente decreto; b) al di  fuori  degli  impianti
sportivi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
                                                 Roma, 26 giugno 2017 

Il Ministro della salute: Lorenzin 
Il Ministro per lo sport: Lotti

 

ALLEGATO A:

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